Diritti dell’assistito

L’Avvocato che accetta un incarico professionale ha l’obbligo di svolgerlo con la massima diligenza e competenza (obbligazione di mezzi), ma non di garantire il buon esito dello stesso o che sarà in ogni caso raggiunto lo scopo che il Cliente si prefigge di ottenere (obbligazione di risultato).
L’Avvocato ha il dovere di informare il Cliente sui possibili rischi che l’espletamento dell’incarico può comportare, eventualmente sconsigliando il Cliente dall’intraprendere o proseguire l’iniziativa, fermo restando che il parere dell’Avvocato dipende dalla natura, qualità e quantità delle informazioni che il Cliente gli mette a disposizione e che in ogni caso si tratta di una previsione di massima che non può avere carattere di esattezza, poiché sussistono pur sempre.
A’ sensi del vigente art. 9 D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, la misura del compenso dell’Avvocato viene preventivamente determinata al momento del conferimento dell’incarico professionale, che deve avere forma scritta.
Il Cliente può richiedere un preventivo dei costi che l’incarico comporterà, anche per iscritto.
Tuttavia, è opportuno precisare che il preventivo potrebbe essere solo meramente indicativo e non quindi da ritenersi vincolante, poiché l’attività che in concreto l’Avvocato svolgerà in favore del Cliente dipenderà in gran parte anche dall’attività difensiva della controparte, che non può essere prevista con esattezza..
Nel caso che allo svolgimento dell’incarico professionale consegua il risultato desiderato dal Cliente, potrà essere preveduto un compenso aggiuntivo per l’Avvocato, senza che ciò determini la trasformazione dell’obbligazione di mezzi dell’Avvocato in obbligazione di risultato. Il cliente che sia stato ammesso al gratuito patrocinio non deve versare alcuna ulteriore somma all’avvocato, neanche a titolo di spese vive. In caso contrario ha diritto di contestare il comportamento del professionista al competente Consiglio dell’Ordine degli avvocati.

Il cliente ha diritto di conoscere i rischi di una possibile soccombenza nonché di avere informazioni sulla concreta possibilità di dare esecuzione a eventuali provvedimenti favorevoli. Il cliente ha diritto ad essere costantemente e tempestivamente informato sull’andamento della causa.. Il cliente ha diritto a essere informato sulle possibilità di intraprendere soluzioni transattive anche in corso di causa al fine di pervenire a una composizione bonaria della lite.
Il rapporto professionale fra Cliente e Avvocato si fonda sulla reciproca fiducia; pertanto, il Cliente ha il diritto di revocare l’incarico in qualunque momento e senza necessità di addurre giustificazioni, fermo restando il suo obbligo di retribuire l’Avvocato per l’attività prestata sino a quel momento.
Parimenti, l’Avvocato ha facoltà non accettare ovvero di rinunziare all’incarico qualora ritenga venuto meno il rapporto fiduciario o il Cliente non lo metta nelle condizioni di svolgere al meglio l’incarico affidatogli, salvo sempre il diritto alla retribuzione per quanto fatto sino a quel momento; nel rinunziare all’incarico, l’Avvocato deve dare congruo preavviso al Cliente, nonché informarlo di quanto sia necessario fare per non pregiudicare la difesa; qualora il Cliente non provveda in tempi ragionevoli a incaricare un nuovo difensore, l’Avvocato non è tenuto a prestare ulteriore assistenza, né è responsabile per la mancata successiva assistenza.
In via generale, e per quanto non espressamente esposto supra, l’Avvocato è tenuto al rispetto delle prescrizioni del Codice Deontologico Forense (approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 17 aprile 1997, e successivamente modificato e integrato) nonché del Codice Civile (Libro V, Titolo III, Capi I e II, artt. 2222 – 2238).